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| Statuto della Società Ginnastica Amsicora |
02/12/2003 |
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ULTIME MODIFICHE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 9 GIUGNO 1998
SCOPO DELLA SOCIETÀ'
Art.1)
E' costituita in Cagliari con sede presso il proprio impianto sportivo in via dei Salinieri, la associazione denominata "Società Ginnastica Amsicora" allo scopo di diffondere lo sport e renderlo familiare tra i giovani e gli adulti, destando in essi l'amore alla disciplina e alla concordia, per renderli fisicamente e moralmente migliori e così più utili a sé e alla Patria.
La Società ha sede (ed opera) nell'ambito territoriale della Regione Autonoma Sarda e non ha scopo di lucro.
Art. 2)
La Società dovrà essere estranea a qualunque manifestazione politica e religiosa; quindi non dovrà mai per alcuna ragione occuparsi di tali questioni. La Società perseguirà i propri fini istituzionali attraverso la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. ed allo stesso aderenti: la Società pertanto favorisce la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive, cura l'organizzazione di corsi e manifestazioni sportive agonistiche e non. Favorisce ogni iniziativa idonea a promuovere l'attività motoria e sportiva in genere tra gli associati.
Art. 3)
Nella Società potranno esservi sezioni di ginnastica, atletica, Hockey, scherma, tiro a segno, ciclismo, boxe e altro che abbia attinenza, con lo sport; ma queste sezioni dovranno sempre far parte integrante della Società sebbene regolate da norme speciali approvate dal Consiglio. Le Discipline praticate dovranno essere ricomprese in quelle riconosciute dal C.O.N.I e organizzate delle Federazioni allo stesso aderenti.
Alla Società potrà essere annesso un circolo ricreativo con le modalità da stabilirsi da parte del Consiglio che disciplinerà tutti i servizi idonei a rendere maggiormente confortevole l'attività sociale.
Art. 4)
Per essere Socio della Società sono richieste due condizioni:
1) aver compiuto l'ottavo anno di età;
2) essere di buona condotta e moralità.
Il richiedente viene iscritto ad acquista tutti i diritti del Socio quando il Consiglio Direttivo avrà deliberato l'accettazione della sua domanda.
Art. 5)
I Soci sono di tre tipi: Soci ordinari ( sostenitori, effettivi, allievi ), Soci perpetui, Soci fondatori.
Art. 6)
L'ammissione di un Socio di qualsiasi specie si farà dal Consiglio Direttivo (a schede segrete) dietro domanda scritta al Presidente e presentata da due Soci con almeno cinque anni di anzianità, dove dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e l'età del Socio proposto.
L'ammissione deve essere deliberata con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri presenti.
Art. 7)
L'anno sociale ha principio col 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 8)
Le elezioni delle cariche sociali avranno luogo ogni quattro anni entro il 30 giugno, nel giorno fissato dall'assemblea generale dei Soci.
Tutti i candidati dovranno avere almeno 5 anni di appartenenza alla Società.I candidati alla presidenza 10 anni.
Le elezioni si svolgeranno col sistema delle schede segrete su liste presentate da almeno venticinque Soci in regola con l'iscrizione alla Società che le avranno sottoscritte di fronte al Segretario e a un Consigliere a ciò delegato dal Presidente prima della data fissata per le elezioni. Le liste rese pubbliche, all'interno della sede sociale a cura del Consiglio Direttivo, saranno sottoposte al voto dei Soci in regola che avranno diritto di cancellare uno o più candidati della lista votata.
Risulteranno eletti i Soci più votati.
DEI SOCI LORO DIRITTI E LORO DOVERI
Art. 9)
Appartengono alla categoria dei Soci ordinari quelli che, ammessi in conformità dell'art.6), paghino regolarmente le quote sociali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, sono effettivi i Soci che hanno compiuto il 18° anno di età, sono Soci effettivi anche gli atleti che abbiano svolto attività agonistica da almeno tre anni, essi possono essere esonerati dal pagamento delle quote sociali, sostenitori coloro che versano liberamente contributi aggiuntivi a favore dell'Associazione. Le signore socie prendono il nome di patronesse.
Art.10)
Appartengono alla categoria dei Soci perpetui quelli eletti con deliberato del Consiglio fra i Soci che con la loro opera e attività, con il valore personale avranno dato lustro alla Società nelle gare ginnastiche, atletiche e sportive in genere.
Art.11)
Appartengono alla categoria dei fondatori quelli che hanno appartenuto alla Società fin dal suo nascere e comunque vi abbiano appartenuto dal 1901.
Art. 12)
I Soci fondatori godono di tutti i diritti di cui ai successivi art. 22 purché siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art 13)
I Soci fondatori e perpetui godono di tutti i diritti dei Soci ordinari e potranno, volendo, essere dispensati dall'obbligo di pagare le quote sociali.
Art.14)
I Soci fondatori e perpetui costituiscono la Giunta consultiva, la quale dovrà essere consultata per tutte le deliberazioni che riguardano l'indirizzo sportivo, l'organizzazione della Società, la gestione, disposizione e liquidazione del fondo sociale e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno. Il parere della Giunta è vincolativo per le deliberazioni di cui al presente articolo.
Art.15)
I Soci fondatori, gli ex Presidenti, il Presidente in carica e tre Soci con almeno 15 anni di appartenenza alla Società, nominati dal Presidente entro 10 giorni dalla sua elezione, costituiranno la Commissione dei "probiviri" con il compito di esaminare la posizione dei Soci resisi colpevoli di gravi atti nei confronti della Società o di altri Soci e contro i quali il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi avrà chiesto il giudizio della commissione. Le richieste in tal senso al Consiglio Direttivo dovranno essere sempre rivolte per iscritto.
La Commissione proporrà, entro trenta giorni dall'incarico, al Presidente della Società, le eventuali sanzioni da adottare; censura, sospensione dall'attività, sospensione dalla carica eventualmente ricoperta, espulsione.
Nel caso in cui il procedimento venga proposto contro il Presidente in carica, la Commissione dei "probiviri" sarà integrata dal Vice- Presidente più anziano in carica.
Art.16)
Il Socio è vincolato per un anno e se vuole ritirasi dalla Società dovrà darne avviso per iscritto alla Presidenza allegando l'ultima ricevuta di pagamento effettuato e la tessera sociale.
Art.17)
Il Socio che avesse dato le dimissioni regolarmente potrà essere riaccettato mediante il pagamento di una doppia tassa d'ammissione.
Art. 18)
I Soci effettivi chiamati in servizio militare restando dispensati dal pagamento della quota sociale per tutta la durata del servizio. E' anche facoltà del Consiglio, accordare tale concessione ai Soci sempre che lo ritenga opportuno. Sono pure esonerati temporaneamente dal pagamento della quota i Soci ammalati oltre i tre mesi.
Art. 19)
I Soci allievi a 18 anni passano d'ufficio nella sezione effettivi, purché abbiano i requisiti dell'art.9.
Art. 20)
I Soci se alla data 31 marzo di ogni anno non avranno pagato la quota sociale saranno invitati a porsi in regola coi pagamenti entro i restanti 10 giorni e comunque non oltre la data di convocazione dell'Assemblea annuale.
Qualora non corrispondessero all'invito verranno dichiarati morosi e sospesi da ogni diritto sociale, e i loro nomi radiati dal Consiglio saranno affissi nei locali sociali e pubblicati nel Bollettino sociale.
Art.21)
Il Socio, una volta escluso come moroso, non potrà essere riammesso se non dopo aver pagato una tripla tassa di ammissione.
Art 22)
I Soci effettivi hanno diritto a :
a) frequentare i locali nelle ore e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
b) prendere parte alle lezioni ed esercitazioni a seconda delle disposizioni emanate dal Consiglio
c) partecipare all'Assemblea Generale con voto deliberativo
d) godere della eleggibilità alle cariche sociali purché iscritti alla Società da almeno cinque anni, secondo quanto previsto dall'art.8;
e) far assistere alle esercitazioni gratuite i propri figli o fratelli dagli 8 ai 10 anni.
Art. 23)
Un Socio, esclusi onorari , benemeriti e perpetui, non può fare parte di altra Società ginnastica locale.
Quei Soci che per aver raggiunta delle abilità ginnastiche avessero partecipato ai concorsi vestendo la maglia sociale, se poi dissociano per iscriversi ad altre Società cittadine non saranno di massima riammessi.
Art.24)
I Soci allievi minorenni hanno diritto solo alle disposizioni contemplate alle lettere a) e b) dell'art.22.
Art.25)
La qualità di Socio si perde quando uno se ne sia reso indegno per mancanze contro l'onore e per condanne infamanti subite o, per decisione della Commissione dei "probiviri".
Art. 26)
Chiunque perturbi in qualsiasi occasione l'ordine e la quiete o commetta atti ostili e dannosi alla Società verrà, a seconda dei casi , punito dal Consiglio a voti segreti con la riprensione oppure dalla Commissione dei "probiviri".
Art. 27)
Un Socio espulso non può essere riammesso in nessun caso.
PATRIMONIO
Art. 27 bis )
Il patrimonio della associazione è costituito dagli impianti sociali (stadio Amsicora) di proprietà dell'associazione, dalle elargizioni di persone Soci e non e di enti pubblici e privati, dalle quote sociali versate dai Soci.
Il patrimonio, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa deve obbligatoriamente essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/96 num.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DALL'ASSEMBLEA GENERALE
Art.28)
La Società sarà convocata in Assemblea nel mese di Aprile di ogni anno.
a) per sentire la relazione della Presidenza e dei Revisori;
b) per la discussione ed approvazione sia bilancio di previsione che del rendiconto economico e finanziario, che verrà esposto nell'atrio sociale otto giorni prima dell'assemblea;
c) per deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio e dai Soci purché inscritte all'ordine del giorno;
d) per indire elezioni generali;
e) per eleggere il Presidente onorario con il voto dei due terzi dei presenti.
Art. 29)
Le Assemblee ordinarie hanno luogo oltre che nei casi previsti dallo Statuto, quando le convochi il Presidente o per deliberazione del Consiglio o quando ne sia fatta domanda scritta e motivata con la firma dei Soci effettivi eleggibili alle cariche sociali.
Art. 30)
Le Assemblee ordinarie in prima convocazione sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei Soci effettivi, compreso il Consiglio.
Art.31)
Le Assemblee ordinarie in seconda convocazione potranno tenersi qualunque ne sia il numero dei Soci presenti.
Art.32)
Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie sono prese a semplice maggioranza, i Soci hanno diritto al voto con le modalità di cui all'art.2532 II comma C.C.
A parità di voto, tanto nel Consiglio come nelle Assemblee, decide quella del Presidente.
Art.33)
Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, per quanto non è contemplato nel presente Statuto si seguiranno le norme stabilite dal Codice Civile.
Art. 34)
Prima dell'apertura delle Assemblee il Presidente dovrà fare l'appello dei Soci che potranno assistervi, trovatisi in regola coi pagamenti.
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 35)
il Consiglio direttivo amministra la Società, convoca le assemblee, dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Art.36)
esso si compone di un Presidente, di due Vicepresidenti, di otto Consiglieri. Il Consiglio nomina nel suo seno un segretario, un Cassiere e l'Economo ed ha facoltà di nominare due Commissioni : una amministrativa ed una tecnica.
Art.37 )
I tecnici di sezione responsabili delle stesse possono assistere alle riunioni del Consiglio solo per invito del Presidente.
Art.38)
Il Consiglio può dichiarare dimissionari coloro che tra i suoi membri che, regolarmente avvisati, non curandosi di giustificare la loro assenza, non intervengono per tre volte di seguito alle sedute.
Art.39)
Nel caso tanto di parziale quanto di completa dimissione del Consiglio ogni membro continua le sue funzioni finche non sia regolarmente sostituito nella sua carica.
Il Consiglio opera legittimamente fino a quando resta in carica la maggioranza dei suoi componenti.
Art.40)
tutte le cariche elettive sono gratuite.
Qualunque elargizione a Soci dovrà intendersi come regalia e non costituirà compenso alcuno.
Art.41)
Il Consiglio:
a) delibera sulla ammissione, radiazione o punizione dei Soci;
b) alla fine dell'esercizio sociale presenta all'assemblea per l'approvazione, un rendiconto economico-finanziario nel quale siano partitamente indicate le spese per la gestione ordinaria; le spese per la manutenzione degli impianti, le spese per le attività alle singole sezioni e siano per contro indicati i mezzi ordinari e straordinari di finanziamento.
Presenta anche una previsione delle spese e delle entrate con i criteri di cui sopra per l'anno successivo;
c) redige i regolamenti;
d) provvede all'amministrazione sociale;
e) cura la disciplina interna anche per mezzo dei Direttori di Servizio;
f) nomina il Direttore e il Vice Direttore Tecnico, gli impiegati, maestri, esattori, custodi, ecc. nonché le commissioni che potessero necessitare per Consorzi, Accademie, Feste, Passeggiate;
g) ai Soci che se ne saranno resi meritevoli per diligenza e per profitto in fin d'anno potrà assegnare qualche premio speciale;
h) delibera su qualche altra materia non riservata espressamente all'Assemblea Generale;
i) delibera speciali regolamenti per il funzionamento interno della Società.
Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
Art.42)
Il Presidente (ed in sua assenza il Vicepresidente più anziano) convoca e presiede le adunanze consiliari e generali, sorvegliando la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
Autorizza le spese urgenti, firma i mandati di pagamento, gli atti ufficiali della Società, le lettere di ammissione dei Soci ed i diplomi.
Il Presidente ha la rappresentanza della Società ed esterna le volontà del Consiglio di fronte ai terzi ed in giudizio.
Art.43)
Il Consiglio si raduna in via ordinaria il primo di ogni mese, in via straordinaria quando il Presidente lo crederà opportuno o ne sia richiesto da otto Consiglieri.
Art.44)
Il Segretario, ed in sua assenza un altro Consigliere, redige gli atti, i processi verbali del Consiglio e delle Assemblee. Il Segretario cura, d'accordo col Presidente, e firma la corrispondenza. Custodisce i sigilli e l'archivio sociale.
Art.45)
Il segretario Cassiere è responsabile delle somme a lui consegnate, delle quali è tenuto a rilasciare ricevuta, paga i mandati portanti la firma del Presidente, presenta mensilmente o ad ogni richiesta del Consiglio e dei revisori lo stato di cassa con la produzione dei titoli e degli allegati.
Art.46)
L'Economo sorveglia e dirige le spese occorrenti; stacca i relativi mandati di pagamento da apposito libro a matrice, e li rimette al Presidente per il visto. Cura la conservazione di quanto appartiene alla Società.
Art.47)
I Consiglieri coadiuvano e suppliscono secondo i casi il Presidente e i Vice-Presidenti.
art.48)
Il Direttore Tecnico può presenziare, su richiesta del Presidente, alle sedute del Consiglio e farvi le proposte che crederà opportune. Al medesimo spetta d'accordo colla Direzione Tecnica, la Direzione di tutto il movimento sportivo sociale.
Art.49)
Qualsiasi oggetto o valore dato in dono alla Società deve essere accompagnato da una dichiarazione scritta del donatore, e diventa all'istante proprietà comune sociale.
REVISORI
Art. 50)
Il conto delle entrate e delle spese della Società è affidato a tre Revisori dei Conti che vengono eletti dai Soci nell'Assemblea Generale. Essi esaminano nei termini voluti dal Regolamento, e quando lo credono opportuno i bollettari affidati dall'Esattore e i documenti tutti riguardanti la contabilità. Delle loro osservazioni fanno relazione al Consiglio, e, se lo ritengono opportuno, all'Assemblea dei Soci anche straordinariamente.
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
Art. 51)
Verificandosi lo scioglimento della Società, nessun Socio avrà diritto di pretenderne compensi ne divisione del capitale sociale, il quale dovrà essere liquidato essenzialmente da apposita Commissione, sentito il parere vincolativo della Giunta di cui all'art.14, ed il ricavo, tolte le passività sarà devoluto secondo quanto previsto all'art. 27 bis.
Art.52)
Le eventuali modificazioni degli articoli 8,10,11,14,15,51, del presente Statuto, dovranno essere deliberate all'unanimità dei voti dei Soci che risultino regolarmente iscritti al momento della deliberazione.
Per quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile.
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Articolo inserito: 02/12/2003 14:17:32. |
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| Statuto della Società Ginnastica Amsicora |
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